A chi è rivolto:
La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 consente a due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di costituire una convivenza di fatto, a condizione che siano:
- legate stabilmente da vincoli affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti;
- iscritte nel medesimo stato di famiglia.
Per poter costituire una convivenza di fatto, i soggetti interessati non devono essere legati tra loro o con terzi da vincoli matrimoniali o di unione civile, né devono intercorrere tra loro rapporti di parentela, affinità o adozione. La registrazione della convivenza di fatto avviene presso il Comune di residenza.
.Descrizione:
La convivenza di fatto consente a persone non legate da vincoli di parentela, ma da un rapporto affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, prive di ulteriori legami matrimoniali o unioni civili, di acquisire specifici diritti reciproci di assistenza e materiali previsti dalla normativa vigente.
.Come fare:
Per costituire la convivenza di fatto, gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, firmata da entrambi, corredata da copia dei documenti d’identità. Tale dichiarazione, allegata alla copia del documento di identità di tutti i richiedenti, può essere trasmessa:
- di persona presso lo Sportello Anagrafe e Stato Civile.
- via e-mail all’indirizzo: demografici@comune.vedanoallambro.mb.it
- via PEC all’indirizzo: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Cosa serve.
Se in possesso dei requisiti normativi, per costituire una convivenza di fatto è sufficiente presentare:
.- Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto sottoscritta da entrambi i soggetti;.
- Copia dei documenti d’identità di entrambe le parti..
Cosa si ottiene:
Dopo la presentazione della dichiarazione, i conviventi di fatto possono richiedere un certificato attestante la condizione di convivenza di fatto. Tale status può essere autodichiarato dagli interessati nei casi previsti per le pubbliche amministrazioni o per i gestori di servizi pubblici.
.Tempi e scadenze:
Una volta acquisita la dichiarazione, l’Ufficio verifica il possesso dei requisiti e procede alla registrazione della convivenza di fatto.
Nel caso in cui i soggetti non risultino ancora iscritti sullo stesso stato di famiglia o non abbiano la medesima residenza, la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla richiesta di residenza. In questo caso, la registrazione è subordinata all’esito positivo degli accertamenti anagrafici disposti per la residenza.
Accedi al servizio.
Nota: Per ulteriori dettagli specifici o situazioni particolari non riportate, si invita a contattare direttamente l'ufficio competente..
Ulteriori informazioni.
In base alla normativa vigente, i conviventi di fatto:
- Nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, godono dei medesimi diritti spettanti al coniuge (art. 1, comma 38);
- In caso di malattia o ricovero, hanno reciproco diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, secondo le modalità previste dalle strutture ospedaliere o di assistenza, pubbliche o private, analogamente a quanto stabilito per coniugi e familiari (art. 1, comma 39);
- Possono designarsi reciprocamente come rappresentanti, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia comportante incapacità di intendere e di volere, per decisioni in ambito sanitario, nonché in caso di morte per questioni relative alla donazione di organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- Beneficiano di specifici diritti in materia di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- Succedono nel contratto di locazione dell’immobile adibito a residenza comune in caso di decesso del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1, comma 44);
- Possono essere inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo preferenziale (art. 1, comma 45);
- Godono di determinati diritti nell’ambito dell’attività di impresa (art. 1, comma 46);
- Vedono ampliati i poteri riconosciuti nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1, commi 47 e 48);
- In caso di decesso del convivente di fatto dovuto a fatto illecito di un terzo, hanno diritto all’applicazione dei medesimi criteri previsti per il coniuge superstite ai fini del risarcimento del danno (art. 1, comma 49).
Dopo aver costituito la convivenza di fatto, le parti possono disciplinare i rapporti patrimoniali tramite la stipula di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Tale contratto può prevedere, tra l’altro, la definizione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
Per la cessazione della convivenza di fatto, è necessario che almeno uno dei conviventi presenti un’apposita dichiarazione, utilizzando le stesse modalità previste per la costituzione della convivenza di fatto. A differenza della costituzione, la cessazione può essere richiesta unilateralmente da uno dei conviventi. In tal caso, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a notificare la cessazione all’altro convivente, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.
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